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Terzo settore, Il sole 24 ore: "L'associazione sportiva dilettantistica può scegliere l'iscrizione al Runts"

Con la riforma del Terzo settore le associazioni e società sportive sono chiamati a valutare se iscriversi o meno al Registro unico nazionale del Terzo settore. I soggetti interessati e i possibili scenari

 

Lo sport dilettantistico spicca tra le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore (Ets). Sono numerose le associazioni e le società che operano in questo campo, molte delle quali riconosciute dal Coni e affiliate a federazioni/enti di promozione sportiva. Con la riforma (decreto legislativo 117/2017 o Codice del Terzo settore) tali enti sono chiamati a valutare se iscriversi o meno al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) con risvolti importanti sotto il profilo fiscale a seconda della scelta (si veda l’altro articolo). Cerchiamo di capire quali sono i soggetti interessati e i possibili scenari.

Il Dlgs 117/2017 si riferisce allo sport in senso generale, come "organizzazione e gestione" di attività non professionistiche, a prescindere dal riconoscimento Coni. Potranno quindi accedere al terzo settore tutti gli enti che utilizzano lo sport come strumento per favorire l'inclusione sociale e il benessere della collettività, anche quando si tratta di discipline non riconosciute o attività “miste” (si pensi, ad esempio, ad un'associazione per anziani che pratica attività sportiva di base a fini ricreativi oppure ad un centro ippico che svolge anche ippoterapia per bambini disabili).

Dal punto di vista operativo, la scelta di entrare nel terzo settore è libera e richiederà una modifica statutaria di adeguamento alle nuove disposizioni. Gli enti associativi, verosimilmente, potrebbero confluire nella sezione del Runts dedicata alle associazioni di promozione sociale (Aps) o iscriversi come "altro ente del Terzo settore". Nel primo caso, bisognerà fare attenzione ai requisiti per diventare Aps, come il numero minimo di associati (sette persone fisiche, tre associazioni di promozione sociale), la prevalenza di personale volontario per lo svolgimento dell'attività e i limiti sui lavoratori (nelle Aps i lavoratori retribuiti non possono essere superiori al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degliassociati). La veste di Aps potrebbe quindi essere congeniale per le associazioni meno strutturate e a base volontaria.

Maggiore libertà, invece, per le associazioni che si collocheranno nella sezione residuale (altri Ets), le quali dovranno comunque allinearsi alle nuove regole dettate per gli enti associativi, pur non avendo le restrizioni delle Aps. In questo caso tuttavia non potranno accedere alle misure fiscali più vantaggiose.

A prescindere dalla categoria prescelta, poi, bisognerà tenere in considerazione alcune prescrizioni ulteriori, come quelle su scadenze ed adempimenti contabili, nonché in materia di volontari. Sul punto, una novità di rilievo per il mondo sportivo è l'assicurazione obbligatoria di tutti i volontari dell'ente contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi (articolo 18 del Dlgs 117); le associazioni sportive dilettantistiche devono invece assicurare solo gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente.

Per le società sportive dilettantistiche o per le associazioni più strutturate, invece, potrebbe aprirsi la strada dell'impresa sociale, che costituisce il modello “tipo” per gli enti che intendono esercitare attività solidaristiche con un'organizzazione imprenditoriale. Sarà quindi necessario adeguarsi alle nuove regole del Dlgs 112/2017, come ad esempio la previsione della nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

L'iscrizione al Runts non è incompatibile con quella nel registro del Coni, per cui gli enti che hanno il riconoscimento continueranno ad essere presenti in entrambi i registri (agenzia delle Entrate, circolare 18/E del 1° agosto 2018) e dovrebbero mantenere i benefici connessi all'iscrizione nel registro Coni, fatto salvo per il regime fiscale di cui alla legge 398/1991 (circolare dei Dottori commercialisti di aprile 2018). Tuttavia, in sede di adeguamento statutario sarà opportuno osservare anche le prescrizioni dell'articolo 90 della legge 289/2002, come ad esempio l'indicazione della finalità sportiva nella denominazione (cui andranno aggiunti gli acronimi richiesti dalla riforma) o la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento a fini sportivi. Su questo tema sarà auspicabile un documento congiunto Coni/ministero del Lavoro per un coordinamento normativo.

Sul suo profilo Facebook, l'avv.Sepio, in data 27 luglio, condividendo la pagina del Sole, ha poi così commentato
"ASSOCIAZIONI SPORTIVE E NUOVO REGISTRO.
Per le associazioni sportive dilettantistiche si apre la strada del nuovo registro unico del Terzo settore. Nell'articolo di ieri su Il Sole 24 Ore ho iniziato ad elencare alcuni aspetti che incidono sulla scelta delle ASD. 
Il registro CONI e il Registro unico del Terzo settore non sono incompatibili e dunque ci sarà la possibilità di iscriversi in entrambi.
Il riferimento allo sport dilettantistico nel Codice del Terzo settore non è limitato alle sole discipline CONI. Chi entra nel Registro del Terzo settore applica il nuovo regime forfettario che sostituirà la legge 398 solo dopo l'autorizzazione UE. È auspicabile una azione di coordinamento tra CONI e Ministero del Lavoro per analizzare gli aspetti più tecnici e indirizzare gli enti assicurando il rispetto delle regole e la trasparenza nella gestione delle entrate nella consapevolezza delle specificità del mondo sportivo. Tornerò prossimamente a parlarne".

L'articolo de Il Sole 24 Ore del 26 luglio 2019, unitamente all’ulteriore contributo "Così le asd in base alle attività sportive" sono scaricabili dalla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione NEWS’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0. (E.Fr.)